Credito d’imposta, sanificazione e acquisto dispositivi

L’Agenzia delle Entrate ha definito la percentuale per l’attribuzione del credito d’imposta riconosciuto sulle spese sostenute per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, previsto all’art. 32 del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 (cosiddetto decreto «Sostegni-bis»).

Tale disposizione ha introdotto un credito d’imposta, pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021, per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti comprese le spese per i tamponi per il Covid-19, fino a un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per il 2021.

Gli interessati alla misura hanno presentato la relativa istanza all’Agenzia delle Entrate tra il 4 ottobre e fino al 4 novembre 2021.

Come stabilito dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 14 luglio scorso, relativo alle modalità di accesso al credito d’imposta ed al fine di garantire il rispetto del limite di spesa stanziato, con successivo provvedimento si sarebbe disposta la percentuale effettivamente spettante ai richiedenti, determinata rispetto alle istanze validamente pervenute.

Ciò premesso, con il Provvedimento del 10 novembre scorso, l’Agenzia delle Entrate ha disposto il riconoscimento della misura piena del credito d’imposta richiesto dai contribuenti.

Infatti, l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta risultante dalle istanze, pari ad 83.076.075 euro è inferiore allo stanziamento disponibile pari a 200 milioni di euro.

In considerazione di quanto espressamente precisato dalla medesima Agenzia delle Entrate, tutti gli interessati potranno beneficiare interamente del credito d’imposta richiesto (il 30% delle spese indicate in sede di istanza).

Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile, accedendo al proprio cassetto fiscale dell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

Il credito d’imposta può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale è riconosciuto ovvero in compensazione, con Modello F24 da presentare esclusivamente mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

@tabaccai.it

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